Sentenza n. 37494
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Sentenza n. 37494
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
Sentenza n. 37494
3. Il ricorso è inammissibile.
Sentenza n. 37494
B. T., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
Sentenza n. 37494
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017.
Sentenza n. 37494
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017
Sentenza n. 37494
Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 3, della legge in esame secondo cui il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci
Sentenza n. 37494
avverso l’ordinanza emessa il 24/04/2017 dalla Corte di Appello di Venezia;
Sentenza n. 37494
3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di
Sentenza n. 37494
3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della
Sentenza n. 37494
Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
Sentenza n. 37494
applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B. T., destinatario di mandato di arresto europeo emesso per il reato di truffa
Sentenza n. 37494
Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata in quanto il mandato di arresto sarebbe stato trasmesso solo in lingua ungherese e non anche tradotto in