Sentenza n. 37494
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
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arresto europeo, in lingua ungherese, cioè nella stessa lingua del B. e gli altri documenti necessari per procedere, e non è affatto chiaro, al di là del
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
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3. Il ricorso è inammissibile.
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
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3.1. Nel caso di specie, l’arresto è stato eseguito, ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11.
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europeo e del titolo posto a fondamento di questo – e, al tempo stesso, potenzialmente provvisoria, essendo previsto un meccanismo di differimento per il
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4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
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giorni non perviene il mandato di arresto europeo e la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente.
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Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata in quanto il mandato di arresto sarebbe stato trasmesso solo in lingua ungherese e non anche tradotto in