Sentenza n. 37494
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Venezia, convalidato l’arresto provvisorio eseguito da personale della Questura di Verona, ha
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3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della
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avverso l’ordinanza emessa il 24/04/2017 dalla Corte di Appello di Venezia;
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Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
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Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 3, della legge in esame secondo cui il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
Sentenza n. 37494
Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata in quanto il mandato di arresto sarebbe stato trasmesso solo in lingua ungherese e non anche tradotto in
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3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
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2. Ha proposto ricorso per cassazione l’arrestato deducendo la violazione di legge in relazione alla l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
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3.1. Nel caso di specie, l’arresto è stato eseguito, ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11.