Sentenza n. 37494
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
Sentenza n. 37494
3.1. Nel caso di specie, l’arresto è stato eseguito, ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11.
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Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 3, della legge in esame secondo cui il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci
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1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Venezia, convalidato l’arresto provvisorio eseguito da personale della Questura di Verona, ha
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Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
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fondamento della richiesta di consegna emessa dall’Autorità Giudiziaria ungherese, nè una compiuta relazione accompagnatoria, di cui all’art. 6
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3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della
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della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila Euro).