Sentenza n. 37494
Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
Sentenza n. 37494
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
Sentenza n. 37494
3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di
Sentenza n. 37494
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
Sentenza n. 37494
europeo e del titolo posto a fondamento di questo – e, al tempo stesso, potenzialmente provvisoria, essendo previsto un meccanismo di differimento per il