Sentenza n. 26926
Il ricorso principale è quindi valutabile come manifestamente fondato, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto il giudice di
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È opportuno precisare che la stessa Corte nelle considerazioni in diritto di carattere generale ha espresso il convincimento che la L. n. 257 del
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Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007
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Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
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È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Riccardo FUZIO.
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Il ricorso incidentale, che viene riunito al ricorso principale (art. 335 c.p.c)., rimane assorbito.
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avverso la sentenza n. 430/06 della Corte d’Appello di FIRENZE del 24.3.06, depositata il 30/03/06.
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La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
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La Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado salvo che per le spese del giudizio, dichiarava – con sentenza 30.3.2006 – il
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La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
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”il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti
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, deve sussistere il superamento dei valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. I lavoratori resistono con controricorso e
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È stato anche puntualizzato (Cass. n. 400/2007) che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio