Sentenza n. 26926
elettivamente domiciliati in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentati e difesi dagli avvocati FREDIANI
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e contro
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e sul 2° ricorso n. 25457/06 proposto da:
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È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Riccardo FUZIO.
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È opportuno precisare che la stessa Corte nelle considerazioni in diritto di carattere generale ha espresso il convincimento che la L. n. 257 del
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Il ricorso principale è quindi valutabile come manifestamente fondato, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto il giudice di
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, deve sussistere il superamento dei valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. I lavoratori resistono con controricorso e
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diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione Inps di P.F., C. S. e S.R. per i periodi, specificati nella sentenza di
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La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
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È stato anche puntualizzato (Cass. n. 400/2007) che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio
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, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
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FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta
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all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un