Sentenza n. 26926
Il ricorso principale è quindi valutabile come manifestamente fondato, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto il giudice di
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La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
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”il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti
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La Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado salvo che per le spese del giudizio, dichiarava – con sentenza 30.3.2006 – il
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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L’Inps ricorre per cassazione sostenendo che ai fini del riconoscimento della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13
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È stato anche puntualizzato (Cass. n. 400/2007) che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio
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È opportuno precisare che la stessa Corte nelle considerazioni in diritto di carattere generale ha espresso il convincimento che la L. n. 257 del
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avverso la sentenza n. 430/06 della Corte d’Appello di FIRENZE del 24.3.06, depositata il 30/03/06.
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La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
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spese, alla Corte d’appello di Bologna.
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Riguardo al ricorso principale deve osservarsi che le relative doglianze trovano sostegno nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4913/2001