Sentenza n. 26926
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO
Sentenza n. 26926
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
Sentenza n. 26926
avverso la sentenza n. 430/06 della Corte d’Appello di FIRENZE del 24.3.06, depositata il 30/03/06.
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La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
Sentenza n. 26926
”il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti
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L’Inps ricorre per cassazione sostenendo che ai fini del riconoscimento della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13
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diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione Inps di P.F., C. S. e S.R. per i periodi, specificati nella sentenza di
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È stato anche puntualizzato (Cass. n. 400/2007) che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio