Sentenza n. 26926
Il ricorso principale è quindi valutabile come manifestamente fondato, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto il giudice di
Sentenza n. 26926
L’Inps ricorre per cassazione sostenendo che ai fini del riconoscimento della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13
Sentenza n. 26926
spese, alla Corte d’appello di Bologna.
Sentenza n. 26926
diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione Inps di P.F., C. S. e S.R. per i periodi, specificati nella sentenza di
Sentenza n. 26926
stato impiegato in maniera tale che il lavoratore si sia trovato in una situazione di gran lunga più rischiosa rispetto a quella che è data alla