Sentenza n. 26926
Il ricorso incidentale, che viene riunito al ricorso principale (art. 335 c.p.c)., rimane assorbito.
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, deve sussistere il superamento dei valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. I lavoratori resistono con controricorso e
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La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
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’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. n. 257 del 2006
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’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24
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FEDERICO, e MASSIMO ARAGIUSTO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale; – controricorrenti e ricorrenti incidentali –
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, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
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procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente –
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Riguardo al ricorso principale deve osservarsi che le relative doglianze trovano sostegno nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4913/2001
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’accesso al beneficio.