Sentenza n. 1988
una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa
Sentenza n. 1988
, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del C. e della particolare intensità del dolo.
Sentenza n. 1988
argomentativo della decisione, nonché da deviazioni dalle regole legali in tema di valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di persone
Sentenza n. 1988
favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle
Sentenza n. 1988
risultanze probatorie, condotta secondo le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
Sentenza n. 1988
valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.
Sentenza n. 1988
valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
Sentenza n. 1988
di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell
Sentenza n. 1988
valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci
Sentenza n. 1988
tratta dalla valutazione di circostanze fattuali significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore
Sentenza n. 1988
Z. A.; operazione “Aiana bis”), concludendo che, nel contesto di un valutazione globale e coordinata, gli indizi assumevano i caratteri della gravità
Sentenza n. 1988
tema di valutazione delle prove, in modo da fare trasparire la giustificazione razionale della scelta di determinare conclusioni a preferenza di altre
Sentenza n. 1988
giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale
Sentenza n. 1988
dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un
Sentenza n. 1988
previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava
Sentenza n. 1988
vizi logici e giuridici, resta incensurabile la valutazione di incertezza e di perplessità (Cass., Sez. IV, 25 marzo 1992, Di Giorgio).
Sentenza n. 1988
illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato