Sentenza n. 1988
1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
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F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.
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, Marino, e successivamente, Cass., Sez. V, 8 ottobre 1993, Bettiga; Cass., Sez. V, 20 maggio 1992, Dragone; Cass., Sez. I, 16 gennaio 1991, Saporito).
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., avv. I. e K. per C., avv. V. per S., avv. S. per C., avv. C. per C. e B., avv. A. per
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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
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di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
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Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A
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. V. e a S. A. provvedeva alla rideterminazione delle pene, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai
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; diniego delle attenuanti generiche e riduzioni della pena, per P. A. e S. V.: sono stati ritenuti responsabili di entrambi i reati loro contestati sulla
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relativi ai vari episodi esaminati (provvista dell’alloggio di Liscate a G. C. e acquisito del terreno del Ronchetto; appalti di C. B. e V.; rapporti con
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frazionati nel tempo e che si realizzasse piena fungibilità e intercambiabilità dei compiti degli associati (v. pag.36): con il risultato che era
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acquisto del terreno del R.; appalti di C. B. e di V.; sconto di effetti cambiari; rapporti con Z. A.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla
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, stabilità dal primo comma dell’art.129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino ed altri; Cass., Sez. V, 24 giugno 1996, P.M. in proc. Battaglia).
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è dimostrato dalle frequentazioni di M. e di Z. presso il cantiere di C. A. a L., dalle consulenze per la raffineria di R. V. I. e dai rapporti con N
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, Ortisi; Cass., Sez. V, 20 novembre 1974, D’Angio) rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento processuale e del sistema delle impugnazioni cui è