Sentenza n. 1988
una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa
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per l’Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con
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comportavano nei modi tipici dei gregari mentre altri, rivestiti di una posizione evidentemente superiore, entravano in contatto con personaggi noti agli
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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
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conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il
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provenienza dal traffico di droga, realizzando una serie di operazioni dirette a mascherarne l’origine e la titolarità; – che la gestione attuale per
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versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
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dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze
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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
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risultano del tutto prive di specificà, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della
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associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio
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risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a
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Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione
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responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di
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dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un
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stata realizzata una rete di distribuzione nella quale costoro erano inseriti con diversi ruoli che assicuravano il concreto funzionamento della struttura
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, attuativi del programma criminoso. In particolare, in una recente sentenza in cui sono state lucidamente e organicamente sviluppate le posizioni espresse
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accordo associativo al fine di commercializzare cospicui quantitativi di droga; che dai comportamenti tenuti da dette persone emergeva una precisa