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Sentenza n. 1988

334418
Cassazione penale, sezione I 46 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

legittimità in quanto sono il risultato di un coerente e organico vaglio critico degli elmetti probatori e della coordinazione dei dati disponibili in un quadro

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ricostruzione, magari altrettanto logica, finendo, quindi per sollecitare un sindacato che non potrebbe esplicarsi senza invadere l’area degli

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), partecipò in via Salis al carico della autovettura Volvo nei cui pannulli delle portiere e nel cui filtro dell’aria fu trovato nascosto un ingentissimo

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precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, h ritenuto che nella zona di via Anguissola operava un organizzazione criminale, che, per la

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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria

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Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di

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anche per questi ultimi ciascuno degli imputati ha dato un volontario e consapevole apporto casuale al meccanismo utilizzato per l’illecito commercio

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riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena

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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C

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La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella

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rideterminare le pene inflitte per i due imputati mediante la eliminazione per il C. di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e per il N. di un anno e

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), E), con eliminazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa, e rigetto nel resto;

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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la

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Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio

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per l’abuso d’ufficio un pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anno, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt.157

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di gestire e di investire per conto del C. e, successivamente, del figlio A. un patrimonio di oltre sette miliardi di lire, di cui gli era nota la

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collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.

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ufficio e nei confronti di C. A. limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei

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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla

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posto al riparo dai pericoli delle investigazioni…” (pag. 80). Un simile argomentare merita censura in quanto gli elementi materiali e psicologici così

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associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio

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struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di

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’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione

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deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988

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partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con

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riguardava vicende verificatesi molti anno prima e che le indagini si erano protratte per vari mesi con l’impiego di un rilevante numero di militari

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Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario

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, anche in sede di contrastante, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell’attendibilità esterna, la Corte di

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un periodo di detenzione dal 1986 al 1988 perché coinvolto nei fatti della raffineria di Alcamo, rivela la continuità dell’associazione criminale

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Z. A.; operazione “Aiana bis”), concludendo che, nel contesto di un valutazione globale e coordinata, gli indizi assumevano i caratteri della gravità

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ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito

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(Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini dell’affermazione del vizio ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è

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piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p

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dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un

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anche nell’esame della posizione degli altri imputanti) facevano perno su “un rapporto di causalità efficiente tra la condanna accertata e i singoli

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senso derogatorio, al piano consortile del CIMEP, corrispondente ad un piano particolareggiato, che gli erano state attribuirete condotte

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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p

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commerciale mediante l’intervento di ciascuno di essi in uno dei differenti momenti necessari per il passaggio dei quantitativi di droga da un gruppo

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senza un serio controllo dell’attendibilità delle deposizioni e senza rigorosa verifica dell’intrinseca attendibilità dei collaboranti, incorsi in varie

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effetti della dichiarazione di nullità, stabilisce che “la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato

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in via Anguissola, rivestiva un ruolo preminente nell’attività del gruppo criminale, tant’è che egli stessi collaboranti hanno concordemente riferito

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era stato a stabile servizio dell’associazione mediante attività di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali illeciti attraverso un a rete di

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consortile CIMEP e la variante del P.R.G., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è

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previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava

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conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il

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formato da via Anguissola, via Cagnoni, via Palma e via Fra Galgario operava un gruppo organizzato formato da numerose persone legate da uno stabile

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