Sentenza n. 1988
Anche tali censure sono destituite di fondamento.
Sentenza n. 1988
Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.
Sentenza n. 1988
Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
Sentenza n. 1988
Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
Sentenza n. 1988
tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
Sentenza n. 1988
. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
Sentenza n. 1988
seconda parte, che “l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’art. 499, comma 5”.
Sentenza n. 1988
piano di lottizzazione prima dello scioglimento del consiglio comunale, e del particolare iter della pratica dopo tali interventi: la prova della
Sentenza n. 1988
4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali
Sentenza n. 1988
A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata
Sentenza n. 1988
valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
Sentenza n. 1988
Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati
Sentenza n. 1988
presenze in via Anguissola, dai comportamenti tenuti in tali occasioni, dal sequestro della scatola contente lire 250.000.000 in banconote di piccolo
Sentenza n. 1988
. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante