Sentenza n. 1988
sul ricorso proposto da:
Sentenza n. 1988
Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli
Sentenza n. 1988
Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio
Sentenza n. 1988
Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla
Sentenza n. 1988
quanto le linee argomentative della sentenza impugnata risultano, sul punto, pienamente congruenti sul piano logico e corrispondono all’esatta
Sentenza n. 1988
c.d. “osservazioni sul territorio” e dei movimenti degli imputati nella zona di via Anguissola.
Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
Sentenza n. 1988
– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
Sentenza n. 1988
, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
Sentenza n. 1988
Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che
Sentenza n. 1988
collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.
Sentenza n. 1988
definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa strettamente correlato, delle preclusioni derivanti dalla res iudicata
Sentenza n. 1988
Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
Sentenza n. 1988
’inutilizzabilità alle dichiarazioni spontaneamente rese nel corso dell’esperimento di attività consentite dalla legge e in nessun modo riconducibili, sul piano
Sentenza n. 1988
milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
Sentenza n. 1988
denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte
Sentenza n. 1988
osservazioni sul territorio e dell’esame dei testi, con la precisazione su quest’ultimo punto che era stata, a torto denunciata la violazione dell’art. 499
Sentenza n. 1988
relativa alla prevalenza o meno della variante al PRG sul piano consortile giacché, ai sensi dell’art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la
Sentenza n. 1988
fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in
Sentenza n. 1988
responsabilità per il reato associativo; d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Sentenza n. 1988
., concernete le condizioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente
Sentenza n. 1988
sulla base di precisi coefficienti che sul piano materiale e su quello psicologico permettono l’attribuzione dei reati scopo alla stregua delle regole
Sentenza n. 1988
motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo
Sentenza n. 1988
. “osservazioni sul territorio” e le disposizioni dei verbalizzanti dalla Corte di rinvio in palese contrasto col “dictum” della Corte di Cassazione
Sentenza n. 1988
1930, sostanzialmente riprodotto dall’art. 627, comma 4 del codice vigente, sul rilievo che, stante il carattere inoppugnabile di tutte le decisioni