Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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P. P., responsabile dell’Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei
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stupefacenti per le quali il B. era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;
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capi dell’organizzazione, ponendosi, così a stabile servizio dell’associazione, è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è
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circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
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Anguissola dai Carabinieri, sicché è stato ritenuto, con piena ragione, che le distinte fonti di prova si riscontrino reciprocamente e giustifichino
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
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piazza rafforzando e facilitando il loro proposito criminoso con l’affidamento, in concreto rilevatosi fallace, che il loro patrimonio sarebbe stato
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deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988
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pari compiutezza e plausibilità logica è stato ritenuto provato il ruolo di dirigente dell’organizzazione criminale, assunto dall’imputato dopo la
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Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione
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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
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Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
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singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha
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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
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all’epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n.55; c) mancanza di
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legittimità. il cui ambito – secondo le espresse indicazioni contenute nella Relazione preliminare (pag. 132-133) è stato circoscritto limitandolo ai vizi
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p
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sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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appello, corrispondente ad altro motivo per il quale è stato pronunciato l’annullamento.
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quest’ultimo è consentita la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando “ritiene di no essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art
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materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli
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episodi di spaccio di cui N. deve parimenti rispondere a nulla rilevando che nelle occasioni in cui il N. è stato visto in via Anguissola non via siano
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’illecito commercio di sostanze stupefacenti era stato strutturato operativamente in modo che le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga fossero
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rinvio per l’asserita derivazione dalle intercettazioni ambientali. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che deve ritenersi derivato da
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al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nella stessa sentenza è stato precisato che “dei delitti fine rispondono
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. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
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era stato a stabile servizio dell’associazione mediante attività di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali illeciti attraverso un a rete di
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rilevato che, comunque, era stato ignorato che il ricorrente non aveva interesse a sollecitare la pratica con regalie e compensi ai funzionari incaricati
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questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l
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Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario