Sentenza n. 1988
– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
Sentenza n. 1988
stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
Sentenza n. 1988
stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti
Sentenza n. 1988
responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il
Sentenza n. 1988
coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
Sentenza n. 1988
ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state
Sentenza n. 1988
. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle
Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
Sentenza n. 1988
stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di
Sentenza n. 1988
3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
Sentenza n. 1988
collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza
Sentenza n. 1988
di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse
Sentenza n. 1988
Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
Sentenza n. 1988
osservazioni sul territorio e dell’esame dei testi, con la precisazione su quest’ultimo punto che era stata, a torto denunciata la violazione dell’art. 499
Sentenza n. 1988
la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, ritenuti decisivi, riferibili sia alla oggettiva
Sentenza n. 1988
cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.
Sentenza n. 1988
generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli
Sentenza n. 1988
avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è
Sentenza n. 1988
contestato: con la concessione delle attenuanti generiche, la pena, determinata in due anno di reclusione, è stata condizionatamente sospesa.
Sentenza n. 1988
dell’avv. C.: inoltre, dagli atti è documentato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è stata eseguita presso il
Sentenza n. 1988
., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati
Sentenza n. 1988
Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione
Sentenza n. 1988
struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità
Sentenza n. 1988
stata ridotta la pena;
Sentenza n. 1988
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
Sentenza n. 1988
di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
Sentenza n. 1988
In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
Sentenza n. 1988
3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
Sentenza n. 1988
’autorizzazione alla consultazione, finalizzata ad agevolare la memoria dei fatti, è stata congruamente giustificata con la circostanza che l’escussione
Sentenza n. 1988
la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell’esistenza associazione ex art. 75 della l. 685
Sentenza n. 1988
norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
Sentenza n. 1988
– per G. G.: la condanna per entrambe le imputazioni è stata giustificata con la presenza in via Anguissola rilevata in sei occasioni tra il febbraio
Sentenza n. 1988
A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata
Sentenza n. 1988
reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d
Sentenza n. 1988
Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
Sentenza n. 1988
per l’Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con
Sentenza n. 1988
specifica ipotesi, ogni altra questione è stata giustamente considerata superata per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627
Sentenza n. 1988
nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che
Sentenza n. 1988
dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un
Sentenza n. 1988
seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata
Sentenza n. 1988
2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di
Sentenza n. 1988
, forse per effetto dei colpi messi a segno dagli inquirenti, era stata sospesa l’attività di spaccio, conservando però integre, le potenzialità
Sentenza n. 1988
pronuncia del giudice delle leggi con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 544, comma 3 del codice di rito del