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Sentenza n. 1988

334036
Cassazione penale, sezione I 43 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai

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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da

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stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti

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responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il

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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.

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ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state

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. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle

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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

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stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di

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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione

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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza

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di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse

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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

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osservazioni sul territorio e dell’esame dei testi, con la precisazione su quest’ultimo punto che era stata, a torto denunciata la violazione dell’art. 499

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la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, ritenuti decisivi, riferibili sia alla oggettiva

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cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.

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generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli

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avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è

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contestato: con la concessione delle attenuanti generiche, la pena, determinata in due anno di reclusione, è stata condizionatamente sospesa.

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dell’avv. C.: inoltre, dagli atti è documentato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è stata eseguita presso il

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., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati

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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione

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struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità

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stata ridotta la pena;

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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria

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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l

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In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento

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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente

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’autorizzazione alla consultazione, finalizzata ad agevolare la memoria dei fatti, è stata congruamente giustificata con la circostanza che l’escussione

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la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell’esistenza associazione ex art. 75 della l. 685

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norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare

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– per G. G.: la condanna per entrambe le imputazioni è stata giustificata con la presenza in via Anguissola rilevata in sei occasioni tra il febbraio

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A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata

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reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d

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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

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per l’Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con

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specifica ipotesi, ogni altra questione è stata giustamente considerata superata per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627

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nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che

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dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un

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seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata

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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di

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, forse per effetto dei colpi messi a segno dagli inquirenti, era stata sospesa l’attività di spaccio, conservando però integre, le potenzialità

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pronuncia del giudice delle leggi con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 544, comma 3 del codice di rito del

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