Sentenza n. 1988
Anche tali censure sono destituite di fondamento.
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Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.
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4.2. – Le considerazioni dinanzi non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del N..
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
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concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla
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legittimità in quanto sono il risultato di un coerente e organico vaglio critico degli elmetti probatori e della coordinazione dei dati disponibili in un quadro
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’associazione; sono state escluse le attenuanti generiche ed è stata ridotta l’entità della pena;
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
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. C., T., C., deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal C. nell’operazione c.d. “Aiana Bis”, sono state negate le attenuanti generiche ed è
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, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
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carenze logiche, che le loro dichiarazioni sono contraddistinte da spontaneità, da disinteresse, da intrinseca coerenza e precisione di gravi reati e
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; diniego delle attenuanti generiche e riduzioni della pena, per P. A. e S. V.: sono stati ritenuti responsabili di entrambi i reati loro contestati sulla
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offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono
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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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, attuativi del programma criminoso. In particolare, in una recente sentenza in cui sono state lucidamente e organicamente sviluppate le posizioni espresse
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nullità e inammissibilità sono suscettibili di ulteriore esame soltanto nella prospettiva della eventuale disapplicazione del dictum inerente alla prima
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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la
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chiamanti (Cass., m Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). Sono state, quindi, analiticamente indicate le operazioni logiche demandate al giudice di