Sentenza n. 1988
Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:
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riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena
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verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate
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è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti
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responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la
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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo
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’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
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4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali
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reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d
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sostanziale, erano state sollevate con riguardo all’affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro iscritti.
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, conversazioni telefoniche intercettate), la Corte di rinvio ha ricostruito la vicenda ponendo in luce le condotte tenute dai singoli imputati e accertando che
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alla verificazione dei singoli episodi criminosi, con la precisazione che simile contributo fattuale e psicologico costituisce un quid pluris rispetto
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responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di
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’associazione e dell’adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la
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alla pronuncia di responsabilità dello Z. e del La R. per i singoli episodi di spaccio; – manifesta illogicità della motivazione e violazione dei
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singoli episodi di spaccio e, segnatamente, alla vicenda di via Salis in data 28.4.1989; h) violazione degli artt. 62 bis e 113 c.p. nonché vizi