Sentenza n. 1988
– che gli atteggiamenti tenuti dagli individui osservati rivelavano che si trattava di incontri precedentemente concordati e che alcuni si
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sentenza impugnata si riduce alla seguente proposizione: “Il diniego delle invocate attenuanti generiche si giustifica per la gravità dei comportamenti
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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
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– che le persone soggette ad indagine si incontravano ogni giorno, in una fascia oraria ben determinata, nel quadrilatero formato da via Anguissola
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Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione
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Ne consegue che entrambi i ricorsi devono considerarsi privi di fondamento per la precisa ragione che essi si limitano, nella sostanza, a prospettare
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della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione
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domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del
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palesi incongruenze e aporie logiche, da contraddittorietà insanabili tra le singole proposizioni attraverso le quali si articola lo sviluppo
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Anguissola dai Carabinieri, sicché è stato ritenuto, con piena ragione, che le distinte fonti di prova si riscontrino reciprocamente e giustifichino
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vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “ricorso d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all
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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
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risulta, del resto, palese sol che si consideri che, con la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e con la conseguente
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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
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associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso
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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
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vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano; che il reale oggetto degli incontri e la vera natura degli affari che si
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proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse dei
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elementi probatori già acquisito allorché si è verificato l’intervento decisorio del giudice di legittimità. La sentenza n. 1114-95, che ha annullato
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
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frazionati nel tempo e che si realizzasse piena fungibilità e intercambiabilità dei compiti degli associati (v. pag.36): con il risultato che era
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altro precedente quell’atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e
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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
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congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui
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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
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. Infatti, rilevato che dal capo di imputazione risulta che la consumazione si è protratta fino al marzo 1990 e considerato che l nuova normativa ha stabilita
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sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la