Sentenza n. 1988
SENTENZA
Sentenza n. 1988
Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
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avverso la sentenza pronunciata, in sede di rinvio, in data 11
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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
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6. – Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.
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Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
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Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla
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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
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Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996
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La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
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In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di
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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei
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, con la sola eccezione del caso in cui esse siano state rilevate con la sentenza di annullamento e il giudice di rinvio abbia eluso l’osservanza dei
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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
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, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
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sentenza impugnata si riduce alla seguente proposizione: “Il diniego delle invocate attenuanti generiche si giustifica per la gravità dei comportamenti
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’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D
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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
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una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa
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. Ditalché, poiché il reato è estinto per prescrizione, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata contenenti la
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relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data
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stupefacenti per le quali il B. era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;
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1.3. – Alla luce delle precedenti considerazioni appare la correttezza della sentenza impugnata che pur contenendo opinabili discettazioni sulle
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avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è
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giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto
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Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal
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sentenza della Corte Suprema di Cassazione.
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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti
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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai
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intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l’elusione del dictum contenuto nella sentenza
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile, non poteva precludere il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, stante l’autonomia delle due
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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione