Sentenza n. 1988
risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a
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dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena
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complessivo unitario, secondo linee argomentative pienamente congruenti e munite di ineccepibile valore persuasivo.
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la
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semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente
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risultanze probatorie, condotta secondo le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
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e con vistose incongruenze; il secondo ha sostenuto che una corretta interpretazione degli elementi probatori avrebbe portato senz’altro ad escludere
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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
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art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto
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la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la
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motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo
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insussistenti ed erano state erroneamente ipotizzate inesistenti violazioni della prassi amministrativa; che risultava parimenti erronea l’opinione secondo cui
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’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non
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finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una
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congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui
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legittimità. il cui ambito – secondo le espresse indicazioni contenute nella Relazione preliminare (pag. 132-133) è stato circoscritto limitandolo ai vizi
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coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di