Sentenza n. 1988
Sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal personale di polizia giudiziaria la Corte di rinvio ha ritenuto che dalle rilevazioni
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
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due anno di reclusione, condizionatamente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso la
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto
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Anguissola dai Carabinieri, sicché è stato ritenuto, con piena ragione, che le distinte fonti di prova si riscontrino reciprocamente e giustifichino
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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pari compiutezza e plausibilità logica è stato ritenuto provato il ruolo di dirigente dell’organizzazione criminale, assunto dall’imputato dopo la
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processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di
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stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale
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erroneamente ritenuto che l’esame delle questioni di nullità prospettate nei motivi di appello fosse precluso dalla sentenza di annullamento pronunciata
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. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
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egli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell’accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto
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singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una
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precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, h ritenuto che nella zona di via Anguissola operava un organizzazione criminale, che, per la
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, Scala ed altri; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale prospettiva, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da