Sentenza n. 1988
4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione
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Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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. C., T., C., deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in
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costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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doglianze i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla
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Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale
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. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati
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1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova