Sentenza n. 1988
Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
Sentenza n. 1988
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva
Sentenza n. 1988
3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
Sentenza n. 1988
ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state
Sentenza n. 1988
norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
Sentenza n. 1988
– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
Sentenza n. 1988
Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
Sentenza n. 1988
Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine
Sentenza n. 1988
– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
Sentenza n. 1988
Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
Sentenza n. 1988
3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
Sentenza n. 1988
semplificazione probatoria dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri
Sentenza n. 1988
somma avrebbe dovuto determinare una pronuncia di proscioglimento nè la dichiarazione di responsabilità poteva giustificarsi genericamente attraverso
Sentenza n. 1988
Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
Sentenza n. 1988
. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
Sentenza n. 1988
stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti
Sentenza n. 1988
Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A
Sentenza n. 1988
versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
Sentenza n. 1988
responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la
Sentenza n. 1988
rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
Sentenza n. 1988
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
Sentenza n. 1988
in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
Sentenza n. 1988
In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
Sentenza n. 1988
’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
Sentenza n. 1988
responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il
Sentenza n. 1988
valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
Sentenza n. 1988
reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d
Sentenza n. 1988
sostanziale, erano state sollevate con riguardo all’affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro iscritti.
Sentenza n. 1988
. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati
Sentenza n. 1988
struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità
Sentenza n. 1988
alla pronuncia di responsabilità dello Z. e del La R. per i singoli episodi di spaccio; – manifesta illogicità della motivazione e violazione dei
Sentenza n. 1988
., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il
Sentenza n. 1988
conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il
Sentenza n. 1988
previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava
Sentenza n. 1988
illogicità della motivazione nell’interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all’affermazione di responsabilità per i