Sentenza n. 1988
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;
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La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all
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– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
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cui all’art. 319 c.p. nonché di N. C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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., in relazione all’asserito legame di appartenenza a “Cosa Nostra”, avente per fine anche la commissione di reati in materia di traffico di droga, per
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relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze
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aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
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applicazione dell’amnistia; c) insufficiente e illogica motivazione in relazione alla mancata revoca della provvisionale liquidata alla parte civile e
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di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle
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D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
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legittimità. il cui ambito – secondo le espresse indicazioni contenute nella Relazione preliminare (pag. 132-133) è stato circoscritto limitandolo ai vizi
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della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e