Sentenza n. 1988
– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
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, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri
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, mantenendo rapporti con l’associazione mafiosa Cosa Nostra ed occupandosi del reinvestimento dei capitali provenienti dall’attività illecita; che il Nobile
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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da
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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con
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relativi ai vari episodi esaminati (provvista dell’alloggio di Liscate a G. C. e acquisito del terreno del Ronchetto; appalti di C. B. e V.; rapporti con
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relativamente alla contestata condotta di abuso sotto il profilo che non erano stati correttamente interpretati i rapporti tra variante al P.R.G. e piano
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sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale
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Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole
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categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico giuridica tra esse configurabili ha esattamente
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illustrata rilevando che non era corretto l’assunto della Corte circa l’irrilevanza della individuazione dei rapporti tra il vincolo imposto dal piano
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acquisto del terreno del R.; appalti di C. B. e di V.; sconto di effetti cambiari; rapporti con Z. A.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla
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è dimostrato dalle frequentazioni di M. e di Z. presso il cantiere di C. A. a L., dalle consulenze per la raffineria di R. V. I. e dai rapporti con N
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familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei