Sentenza n. 1988
1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
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di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
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Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
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dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..
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D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché, delle convergenti dei collaboranti M., Di D. e R
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero
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, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella
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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
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ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e
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. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
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mantenendo i rapporti con i vertici, i fornitori, i trasportatori e curando la raccolta di denaro; che il M., S., La R., B., G. avevano partecipato all
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acquisto del terreno del R.; appalti di C. B. e di V.; sconto di effetti cambiari; rapporti con Z. A.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla