Sentenza n. 1988
La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
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dalla responsabilità per il delitto associativo, ignorando l’autonomia esistente tra quest’ultimo e i reati fine e senza tenere conto che per integrare
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osservazioni sul territorio e dell’esame dei testi, con la precisazione su quest’ultimo punto che era stata, a torto denunciata la violazione dell’art. 499
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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messegli a disposizione e che tale attività egli aveva continuato anche dopo l’omicidio di C. G., nonostante che la stampa avesse indicato quest
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quest’ultimo è consentita la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando “ritiene di no essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art
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finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una
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principi in base ai quali la Corte regolatrice le aveva dichiarate: in quest’ultima ipotesi, tuttavia, nel nuovo giudizio di legittimità le predette
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condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo
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, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno
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’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando
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costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, reputate intrinsecamente