Sentenza n. 1988
La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio
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riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena
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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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legittimità in quanto sono il risultato di un coerente e organico vaglio critico degli elmetti probatori e della coordinazione dei dati disponibili in un quadro
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due anno di reclusione, condizionatamente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso la
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La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella
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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
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massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato la
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hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
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quanto le linee argomentative della sentenza impugnata risultano, sul punto, pienamente congruenti sul piano logico e corrispondono all’esatta
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risultano del tutto prive di specificà, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della
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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il
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sé, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non
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milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
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all’epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n.55; c) mancanza di
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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
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di questa Corte, laddove è precisato che “l’esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa
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art. 75 l. 685-75 in quanto sulla base delle attività di osservazione del territorio, protrattesi dalla fine del 1988 al giugno 1989, dalle
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
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240 c.p.p. in quanto nel corso delle deposizioni i Carabinieri erano stati autorizzati a consultare relazioni che non avevano formato nè sottoscritto
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posto al riparo dai pericoli delle investigazioni…” (pag. 80). Un simile argomentare merita censura in quanto gli elementi materiali e psicologici così
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la
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di nullità e all’avvenuta utilizzazione di prove nulle o inutilizzabili (in riferimento tanto al vecchio rito quanto al nuovo rito) concernenti le c.d