Sentenza n. 1988
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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nel giudizio di cassazione, nel quale questa Corte ha espressamente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso e ha riscontrato la mancanza assoluta di
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ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
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di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad
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Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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appello, corrispondente ad altro motivo per il quale è stato pronunciato l’annullamento.
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stata realizzata una rete di distribuzione nella quale costoro erano inseriti con diversi ruoli che assicuravano il concreto funzionamento della struttura
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altro precedente quell’atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e
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vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “ricorso d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all
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’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione
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D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
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deve essere controllato il percorso logico razionale attraverso il quale si è sviluppato il ragionamento del giudice e che, ove non siano riscontrati
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inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la