Sentenza n. 1988
3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
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somma avrebbe dovuto determinare una pronuncia di proscioglimento nè la dichiarazione di responsabilità poteva giustificarsi genericamente attraverso
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massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato la
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la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, ritenuti decisivi, riferibili sia alla oggettiva
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pronuncia n. 1114-95, essa non è sicuramente idonea a paralizzare l’effetto preclusivo destinato immancabilmente a prodursi, ope legis, per il solo
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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motivazione, i motivi non consentono di individuare le precise ragioni che giustificherebbero l’annullamento della pronuncia.
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inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la
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pronuncia di annullamento con rinvio, era venuta meno la principale fonte di prova per la ricostruzione dei fatti.
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4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali
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condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo
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la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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alla pronuncia di responsabilità dello Z. e del La R. per i singoli episodi di spaccio; – manifesta illogicità della motivazione e violazione dei
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pronuncia di responsabilità per la partecipazione all’associazione resta incensurabile nel giudizio di legittimità essendo sorretta da un esauriente
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D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
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previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava