Sentenza n. 1988
legittimità in quanto sono il risultato di un coerente e organico vaglio critico degli elmetti probatori e della coordinazione dei dati disponibili in un quadro
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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
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probatori ricavati dal coordinamento delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con le rilevazioni compiute nella zona di via
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elementi probatori disponibili, e rappresenta l’esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi
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e con vistose incongruenze; il secondo ha sostenuto che una corretta interpretazione degli elementi probatori avrebbe portato senz’altro ad escludere
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di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell
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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
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Muovendo da tale premessa la Corte stessa ha analiticamente esaminato gli elementi probatori relativi alle singole operazioni attraverso le quali
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offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono
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considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
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illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato
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Invero, con ampia e puntuale interpretazione degli elementi probatori disponibili (documentazione acquisita, ammissioni di taluni imputati
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elementi probatori già acquisito allorché si è verificato l’intervento decisorio del giudice di legittimità. La sentenza n. 1114-95, che ha annullato
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travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la
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egli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell’accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto
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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle
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tra i soggetti investiti di compiti operativi e quelli individuati ai vertici dell’associazione. La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori
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chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella