Sentenza n. 1988
Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996
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In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle
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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
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, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal
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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
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altro precedente quell’atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e
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determinante all’episodio del 27 28.4.1989 nel quale il M., in compagnia del C., dello S. e dello Z. (il primo e il terzo dirigenti dell’associazione
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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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In primo luogo, deve porsi in risalto che l’intervenuto annullamento non ha privato il giudice di rinvio della facoltà di disporre nuovamente la
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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dibattimentale per procedere all’audizione di M. S., imputato di reato connesso, già sentito in primo grado, senza dare adeguatamente conto dell’assoluta
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, stabilità dal primo comma dell’art.129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino ed altri; Cass., Sez. V, 24 giugno 1996, P.M. in proc. Battaglia).
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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
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merito ai fini della verifica dell’attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema