Sentenza n. 1988
– che erano stati individuati locali in via Ricciarelli, via Creta, via Salis nei quali le persone osservate entravano dopo avere preso contatto con
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ascritti, oltre che di altre persone non più presenti nel giudizio, e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
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– che le persone soggette ad indagine si incontravano ogni giorno, in una fascia oraria ben determinata, nel quadrilatero formato da via Anguissola
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– che erano stati eseguiti sequestri di cospicui quantitativi di roga trovati in possesso di persone che poco prima erano entrati in contatto con gli
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di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e
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che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.
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formato da via Anguissola, via Cagnoni, via Palma e via Fra Galgario operava un gruppo organizzato formato da numerose persone legate da uno stabile
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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argomentativo della decisione, nonché da deviazioni dalle regole legali in tema di valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di persone
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norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
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milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
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organizzazione, in quanto comprendono persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati (Cass., Sez. I, 30 gennaio
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materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli
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del concorso di persone nel reato di cui all’art.110 c.p.– In proposito, la corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l
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singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento
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venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e