Sentenza n. 1988
SEZIONE I PENALE
Sentenza n. 1988
Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
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l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.
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l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
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al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto
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inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai
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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale
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penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in
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di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle
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al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nella stessa sentenza è stato precisato che “dei delitti fine rispondono
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; c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata