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Sentenza n. 1988

333840
Cassazione penale, sezione I 17 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

SEZIONE I PENALE

Sentenza n. 1988

Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro

Sentenza n. 1988

l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.

Sentenza n. 1988

l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla

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al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.

Sentenza n. 1988

C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in

Sentenza n. 1988

Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto

Sentenza n. 1988

inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione

Sentenza n. 1988

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

Sentenza n. 1988

In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza

Sentenza n. 1988

Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e

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) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Sentenza n. 1988

giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale

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penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in

Sentenza n. 1988

di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle

Sentenza n. 1988

al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nella stessa sentenza è stato precisato che “dei delitti fine rispondono

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; c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata

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