Sentenza n. 1988
P. P., responsabile dell’Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di
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’associazione; sono state escluse le attenuanti generiche ed è stata ridotta l’entità della pena;
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M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell’entità della pena;
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), E), con eliminazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa, e rigetto nel resto;
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli
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contestato: con la concessione delle attenuanti generiche, la pena, determinata in due anno di reclusione, è stata condizionatamente sospesa.
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contestate, ed è stata ridotta la pena complessiva;
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Nel disegno del legislatore, le circostanze attenuanti hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche
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ufficio e nei confronti di C. A. limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei
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stata ridotta la pena;
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; diniego delle attenuanti generiche e riduzioni della pena, per P. A. e S. V.: sono stati ritenuti responsabili di entrambi i reati loro contestati sulla
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inosservanza della legge in ordine alla qualificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
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, comma 2 e 97, comma 1 Cost. e che risultava del tutto inadeguata la motivazione sulla determinazione della pena.
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processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni
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Palermo, la pena veniva rideterminata in ventiquattro anno di reclusione e lire 230.000.000 di multa;
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; c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata
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per l’abuso d’ufficio un pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anno, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt.157