Sentenza n. 1988
verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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e la particolare intensità del dolo”.
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, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del C. e della particolare intensità del dolo.
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collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.
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associati (in particolare, quelli con un esponente di spicco come lo Z., rilevati direttamente dai Carabinieri.
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piano di lottizzazione prima dello scioglimento del consiglio comunale, e del particolare iter della pratica dopo tali interventi: la prova della
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tratta dalla valutazione di circostanze fattuali significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore
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della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all
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manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva
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In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
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, attuativi del programma criminoso. In particolare, in una recente sentenza in cui sono state lucidamente e organicamente sviluppate le posizioni espresse
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consapevole e volontario contributo apportato da ogni associato all’attività del gruppo e al perseguimento dello scopo comune. in particolare
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sentenza di annullamento e, quindi, nell’ambito particolare della disposizione ex art. 627, comma 3 c.p.p. che impone al giudice di uniformarsi a tale
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associativo; i cui elmetti costitutivi (in particolare quello psicologico) non erano stati oggetto di adeguato accertamento; f) violazione della legge