Sentenza n. 1988
La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all
Sentenza n. 1988
condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
Sentenza n. 1988
Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M
Sentenza n. 1988
di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse
Sentenza n. 1988
parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la
Sentenza n. 1988
responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la
Sentenza n. 1988
costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti
Sentenza n. 1988
seconda parte, che “l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’art. 499, comma 5”.
Sentenza n. 1988
, comma 1 n. 4 e 160, comma 3, ultima parte c.p., il termine prescrizionale è scaduto nel settembre 1997, col decorso del periodo di sette anno e mezzo
Sentenza n. 1988
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso
Sentenza n. 1988
Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995
Sentenza n. 1988
, in parte, anonimi e alcuni di quelli sottoscritti, non erano riferibili aio militari esaminanti. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ex
Sentenza n. 1988
applicazione dell’amnistia; c) insufficiente e illogica motivazione in relazione alla mancata revoca della provvisionale liquidata alla parte civile e
Sentenza n. 1988
’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione
Sentenza n. 1988
liquidazione del danno in favore della parte civile e alla dichiarata provvisoria esecutività delle relative statuizioni. sono stati depositati motivi
Sentenza n. 1988
necessità di ascoltare nuovamente il M.. Nella parte finale della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione Penale di questa Corte precisava che “l’esame di
Sentenza n. 1988
inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la