Sentenza n. 1988
i noti narcotrafficanti e dai quali prelevavano o depositavano, pacchi, sacchetti, buste e valigette.
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l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.
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circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
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. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle
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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
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proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse dei
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giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le
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fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l’irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è
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assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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atti del processo (Cass., Sez. I, 17 febbraio 1995, Fidone; Cass., Sez. I, 11 gennaio 1993, Nigro): ditalché, nella verifica della fondatezza o meno
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seconda parte, che “l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’art. 499, comma 5”.
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soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della
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La disposizione da ultimo citata stabilisce che “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi
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stabilirsi se trattavasi di atti da loro redatti ovvero documentazione di attività da loro effettivamente compiute; c) mancanza o manifesta illogicità
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su quelle nullità prive di connessione di grado anteriore o subordinato con quelle che avevano formato oggetto della decisione del giudice di
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relativa alla prevalenza o meno della variante al PRG sul piano consortile giacché, ai sensi dell’art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la
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ripartizione di ruoli, in quanto alcune di esse svolgevano il compito di gregari o di pali e altre entravano in contatto con soggetti inseriti nei
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disposizione autorizza la consultazione dei soli documenti redatti dallo stesso teste, mentre nel caso in esame gli appunti o le relazioni di servizio erano
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i funzionari addetti al settore urbanistico ricevettero denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, violando prassi
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.603, comma 1 c.p.p.) o la rinnovazione sia ritenuta “assolutamente necessaria” (art.603., comma 3 c.p.p.), nel giudizio di rinvio, per l’assunzione di
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stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli
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di nullità e all’avvenuta utilizzazione di prove nulle o inutilizzabili (in riferimento tanto al vecchio rito quanto al nuovo rito) concernenti le c.d