Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996
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Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al
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, ditalché delle sentenze di annullamento con rinvio deriva l’insuperabile ostacolo al nuovo esame di tutte le questioni relative alla nullità e all
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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espressione delle linee fondamentali del sistema processuale, l’intangibilità della decisione copre non solo le nullità e la inammissibilità, di cui è fatta
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domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del
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La disposizione da ultimo citata stabilisce che “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi
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categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico giuridica tra esse configurabili ha esattamente
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fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l’irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è
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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
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effetti della dichiarazione di nullità, stabilisce che “la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato
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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il
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, realizza una nullità assoluta che, concernendo la vocatio in judicium e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e
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L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
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sé, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514
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denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte
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1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova
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P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per
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di nullità e all’avvenuta utilizzazione di prove nulle o inutilizzabili (in riferimento tanto al vecchio rito quanto al nuovo rito) concernenti le c.d