Sentenza n. 1988
L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
Sentenza n. 1988
di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell’imputato in merito alla conduzione della pratica.
Sentenza n. 1988
per l’approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi è potere dell’imputato in merito alla conduzione della
Sentenza n. 1988
ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad
Sentenza n. 1988
O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
Sentenza n. 1988
applicazione di norme giuridiche.
Sentenza n. 1988
valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.
Sentenza n. 1988
’epoca dell’iscrizione della notizia di reato e il procedimento, risultando già in corso, avrebbe dovuto essere regolato dalle norme vigenti. Questa Corte
Sentenza n. 1988
norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
Sentenza n. 1988
milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
Sentenza n. 1988
precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514
Sentenza n. 1988
Q) Il difensore di S. A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione
Sentenza n. 1988
favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle
Sentenza n. 1988
dal Supremo Collegio; b) inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione riguardo alla disposta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
Sentenza n. 1988
inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
Sentenza n. 1988
D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
Sentenza n. 1988
egli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell’accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto
Sentenza n. 1988
da quella posta a base dell’accusa originaria, c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’omesso esame delle questioni