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Sentenza n. 1988

334687
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla

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I ricorsi non hanno fondamento.

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Le censure non hanno fondamento.

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Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.

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4.2. – Le considerazioni dinanzi non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del N..

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Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto

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Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995

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Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale

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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di

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La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio

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Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al

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Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della

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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate

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, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano

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ascritti, oltre che di altre persone non più presenti nel giudizio, e li condannava alle pene ritenute di giustizia.

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congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui

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’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa

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In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle

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illustrata rilevando che non era corretto l’assunto della Corte circa l’irrilevanza della individuazione dei rapporti tra il vincolo imposto dal piano

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Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997

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, non essendo configurabile, in base alla contestazione, l’aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capoverso dell’art. 323 novellato

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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati

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offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono

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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che

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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

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considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192

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ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito

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che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.

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20.000 per funzioni commerciali e artigianali: la Corte precisava che per la configurabilità dei reati non era necessario risolvere la questione

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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le

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osservava che, pur essendo vero che la prosecuzione del procedimento secondo il nuovo rito anziché secondo il rito previgente non comportava, di per

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ricostruzione, magari altrettanto logica, finendo, quindi per sollecitare un sindacato che non potrebbe esplicarsi senza invadere l’area degli

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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di

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apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata

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tenuti con i C. non possono in alcun modo assimilarsi a quelli che questi ultimi, da anno e prima che gli stessi iniziassero ad operare in Milano

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dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini

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devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatesi nei giorni

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precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto

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dell’avv. C.: inoltre, dagli atti è documentato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è stata eseguita presso il

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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in

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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti

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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non

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responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la

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240 c.p.p. in quanto nel corso delle deposizioni i Carabinieri erano stati autorizzati a consultare relazioni che non avevano formato nè sottoscritto

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tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile, non poteva precludere il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, stante l’autonomia delle due

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’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non

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, consegnatagli poco prima dallo S., sicché nella sentenza impugnata è stato affermato – in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non

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notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato

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Costituzionale, nullità e inamissibilità diventano oggetto di sanatoria e non possono essere più riproposte nè possono essere più fatte valere come

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venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e

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