Sentenza n. 1988
Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla
Sentenza n. 1988
I ricorsi non hanno fondamento.
Sentenza n. 1988
Le censure non hanno fondamento.
Sentenza n. 1988
Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.
Sentenza n. 1988
4.2. – Le considerazioni dinanzi non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del N..
Sentenza n. 1988
Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto
Sentenza n. 1988
Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995
Sentenza n. 1988
Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale
Sentenza n. 1988
D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
Sentenza n. 1988
La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio
Sentenza n. 1988
Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al
Sentenza n. 1988
Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della
Sentenza n. 1988
taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate
Sentenza n. 1988
, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
Sentenza n. 1988
ascritti, oltre che di altre persone non più presenti nel giudizio, e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
Sentenza n. 1988
congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui
Sentenza n. 1988
’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa
Sentenza n. 1988
In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle
Sentenza n. 1988
illustrata rilevando che non era corretto l’assunto della Corte circa l’irrilevanza della individuazione dei rapporti tra il vincolo imposto dal piano
Sentenza n. 1988
Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
Sentenza n. 1988
, non essendo configurabile, in base alla contestazione, l’aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capoverso dell’art. 323 novellato
Sentenza n. 1988
– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
Sentenza n. 1988
offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono
Sentenza n. 1988
Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
Sentenza n. 1988
Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
Sentenza n. 1988
considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192
Sentenza n. 1988
ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito
Sentenza n. 1988
che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.
Sentenza n. 1988
20.000 per funzioni commerciali e artigianali: la Corte precisava che per la configurabilità dei reati non era necessario risolvere la questione
Sentenza n. 1988
riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
Sentenza n. 1988
osservava che, pur essendo vero che la prosecuzione del procedimento secondo il nuovo rito anziché secondo il rito previgente non comportava, di per
Sentenza n. 1988
ricostruzione, magari altrettanto logica, finendo, quindi per sollecitare un sindacato che non potrebbe esplicarsi senza invadere l’area degli
Sentenza n. 1988
consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
Sentenza n. 1988
apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata
Sentenza n. 1988
tenuti con i C. non possono in alcun modo assimilarsi a quelli che questi ultimi, da anno e prima che gli stessi iniziassero ad operare in Milano
Sentenza n. 1988
dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini
Sentenza n. 1988
devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatesi nei giorni
Sentenza n. 1988
precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto
Sentenza n. 1988
dell’avv. C.: inoltre, dagli atti è documentato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è stata eseguita presso il
Sentenza n. 1988
insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
Sentenza n. 1988
Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti
Sentenza n. 1988
di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
Sentenza n. 1988
responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la
Sentenza n. 1988
240 c.p.p. in quanto nel corso delle deposizioni i Carabinieri erano stati autorizzati a consultare relazioni che non avevano formato nè sottoscritto
Sentenza n. 1988
tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile, non poteva precludere il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, stante l’autonomia delle due
Sentenza n. 1988
’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non
Sentenza n. 1988
, consegnatagli poco prima dallo S., sicché nella sentenza impugnata è stato affermato – in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non
Sentenza n. 1988
notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato
Sentenza n. 1988
Costituzionale, nullità e inamissibilità diventano oggetto di sanatoria e non possono essere più riproposte nè possono essere più fatte valere come
Sentenza n. 1988
venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e