Sentenza n. 1988
Ne consegue che entrambi i ricorsi devono considerarsi privi di fondamento per la precisa ragione che essi si limitano, nella sostanza, a prospettare
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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il
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previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava
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, imputati di procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n.1114-95 e che, dunque, nella
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investigatori per essere inseriti ai vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;
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2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di
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c.d. “osservazioni sul territorio” e dei movimenti degli imputati nella zona di via Anguissola.
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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
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, attraverso una meticolosa e convincente disamina delle risultanze probatorie, nella motivazione della sentenza impugnata è stata posta in evidenza la
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logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione
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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei
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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione
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nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che
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circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
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probatori ricavati dal coordinamento delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con le rilevazioni compiute nella zona di via
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione
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intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l’elusione del dictum contenuto nella sentenza
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struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di
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, consegnatagli poco prima dallo S., sicché nella sentenza impugnata è stato affermato – in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non
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Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di
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di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell
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., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il
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espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità che erroneamente dovessero essere state non dichiarate dal giudice
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con
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La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella
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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è
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realizzazione di uffici, e nella trattazione del piano di lottizzazione era riscontrabile una serie di condotte di pubblici ufficiali contrassegnate
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Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995
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vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano; che il reale oggetto degli incontri e la vera natura degli affari che si
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, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella
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regula iuris enunciata nella sentenza di annullamento è quella per cui l’adozione delle forme processuali previste dal codice vigente anziché di quelle
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rinvio per l’asserita derivazione dalle intercettazioni ambientali. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che deve ritenersi derivato da
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paralogismo che ha reso apodittica la statuizione di colpevolezza per i reati fine, che, nella sostanza, è stata reputata come una conseguenza
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al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nella stessa sentenza è stato precisato che “dei delitti fine rispondono
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precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, h ritenuto che nella zona di via Anguissola operava un organizzazione criminale, che, per la
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illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato