Sentenza n. 1988
F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state
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considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
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stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice
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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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di reinserimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell’interesse di
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D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
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reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal C. nell’operazione c.d. “Aiana Bis”, sono state negate le attenuanti generiche ed è
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giudice di merito. Nell’ottica di tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato
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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
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legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine
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, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza
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’inammissibilità dei precedenti atti processuali: difatti, nell’ottica dell’analisi ricostruttiva recepita anche dalla citata giurisprudenza della Corte
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in via Anguissola, rivestiva un ruolo preminente nell’attività del gruppo criminale, tant’è che egli stessi collaboranti hanno concordemente riferito
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di legittimità. Pertanto, nell’ipotesi di successivo ricorso per cassazione, il sindacato è inevitabilmente limitato alle questioni di rito attinenti
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in via Anguissola e nelle zone limitrofe nell’arco dei sei mesi di durata delle osservazioni, esce indenne dal sindacato di legittimità risultando
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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
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precisazioni sia state fatte, nell’esame delle parti, traendo spunto da conversazioni captate mediante le intercettazioni non vale a comunicare l
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dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha
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è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge
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una corretta analisi ricostruttiva della predetta normativa cogliendone la reale ratio nell’esigenza che il documento consultato contenga la
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compiuto dal pubblico ufficiale risulta illecito e contrario ai doveri di ufficio perché reso non nell’interesse della pubblica amministrazione ma per il
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conto e nell’interesse dei C. aveva avuto carattere autonomo e fiduciario nel senso che egli poteva utilizzare liberamente le immense risorse finanziari
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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
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anche nell’esame della posizione degli altri imputanti) facevano perno su “un rapporto di causalità efficiente tra la condanna accertata e i singoli
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inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
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illogicità della motivazione nell’interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all’affermazione di responsabilità per i