Sentenza n. 1988
Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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rigetta i ricorsi del n. e del C. nel resto.
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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
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di quelle contenute nel ricorso del N..
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eseguite nel periodo sopra indicato è risultato:
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Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano
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Nel disegno del legislatore, le circostanze attenuanti hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche
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ascritti, oltre che di altre persone non più presenti nel giudizio, e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
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– che le persone soggette ad indagine si incontravano ogni giorno, in una fascia oraria ben determinata, nel quadrilatero formato da via Anguissola
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individui che operavano nel quadrilatero di via Anguissola, con i quali vi erano stati scambi di pacchi, di buste e di oggetti;
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norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
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reato associativo desunta dalla sola sua presenza nel quadrilatero di via Anguissola in talune occasioni nelle quali non erano stati eseguiti sequestri
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determinante all’episodio del 27 28.4.1989 nel quale il M., in compagnia del C., dello S. e dello Z. (il primo e il terzo dirigenti dell’associazione
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Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli
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Z. A.; operazione “Aiana bis”), concludendo che, nel contesto di un valutazione globale e coordinata, gli indizi assumevano i caratteri della gravità
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Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine
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commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell’entità della pena;
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appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso”: attraverso il riferimento sistematico
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’appartenenza di C. A. a “Cosa Nostra” e il giudicato formatosi, sul punto, nel processo di Palermo, nonché le dichiarazioni dei collaboratori M., Di D
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lottizzazione M. C., la Corte di rinvio ricordava che l’area del Ronchetto era inserita nel piano di zona pluriennale del CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese
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ricorso relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e la rinnovazione inerente al merito della regiudicanda, nel senso che nel nuovo
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), E), con eliminazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa, e rigetto nel resto;
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
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CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi
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apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata
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rilievo protrattisi per molti anni; – che egli sin dal 1983-1984, quando ancora operava in Sicilia nel campo immobiliare, conosceva la natura dell
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giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le
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rinnovazione dell’istruzione dibattimentale purché fosse osservata la condizione, rimasta inadempiuta nel giudizio di appello, di fornire congrua
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. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati
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ordinativi, le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga erano frazionati nel tempo ed essendovi quindi, fungibilità ed intercambiabilità delle
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. V. e a S. A. provvedeva alla rideterminazione delle pene, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
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dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze
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del concorso di persone nel reato di cui all’art.110 c.p.– In proposito, la corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l
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-28.4.1989 nel cortile dello stabile di via Salis, di cui aveva la disponibilità delle chiavi, della sua presenza, sempre in via Salis, in compagnia di Z
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precisato da N. G. nel suo memoriale.
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in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l’addebitabilità del delitto associativo identificate nel
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Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di
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Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è univocamente orientata nel senso che la
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alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio e le nullità, le inammissibilità e le inutilizzabilità antecedenti restano prive di rilievo
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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La disposizione da ultimo citata stabilisce che “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi
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sequestri di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, dalla mancanza di idonee giustificazioni in ordine alla presenza degli imputati, nel
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diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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’inutilizzabilità alle dichiarazioni spontaneamente rese nel corso dell’esperimento di attività consentite dalla legge e in nessun modo riconducibili, sul piano
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stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di
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dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero
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disposizione autorizza la consultazione dei soli documenti redatti dallo stesso teste, mentre nel caso in esame gli appunti o le relazioni di servizio erano