Sentenza n. 1988
6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di
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rigetta i ricorsi del n. e del C. nel resto.
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4.2. – Le considerazioni dinanzi non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del N..
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dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..
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12) N. G.; 13) C. A.; 14) S. A., 15) C. S. D., nonché
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
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di quelle contenute nel ricorso del N..
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1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
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Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano
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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
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reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di corruzione e di abuso di
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condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
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Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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, n. 234 e la necessità di rivalutare la condotta, l’elmetto psicologico e il trattamento sanzionatorio: chiedeva, inoltre, che il reato fosse
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– per N. M.: la qualità di associato, con l’incarico di venditore e di esecutore dei pagamenti ai fornitori esteri, è comprovata dalle reiterate
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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
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Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
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Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole
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, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di
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relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data
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pronuncia n. 1114-95, essa non è sicuramente idonea a paralizzare l’effetto preclusivo destinato immancabilmente a prodursi, ope legis, per il solo
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– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
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avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
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. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N
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responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la
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costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
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affidata alla medesima Corte di Cassazione dall’art. 111 Cost.” (Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 294). A tale specifica ratio decidendi è conformata la
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, imputati di procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n.1114-95 e che, dunque, nella
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Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
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che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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è dimostrato dalle frequentazioni di M. e di Z. presso il cantiere di C. A. a L., dalle consulenze per la raffineria di R. V. I. e dai rapporti con N
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penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in