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Sentenza n. 1988

334687
Cassazione penale, sezione I 43 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla

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H) G. G. chiedeva l’annullamento della sentenza deducendo: a) illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla partecipazione al

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l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.

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In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle

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dal Supremo Collegio; b) inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione riguardo alla disposta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

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l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla

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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce

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motivazione per l’esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli; d) mancanza di motivazione e

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motivazione in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione dei coimputati appellanti.

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della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all

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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei

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stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice

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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi

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B) Il C. chiedeva l’annullamento della sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento

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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della

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illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato

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Q) Il difensore di S. A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione

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Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che

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della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione

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Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della

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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali

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principi fondamentali della cross examination; b) errata interpretazione degli artt. 71, 74 e 75 l.n. 685-75, illogicità della motivazione e

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inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione

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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti

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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di

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commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la

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L’analisi della specifica articolazione argomentativa della motivazione della sentenza impugnata pone in luce che le ragioni giustificative della

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insussistente la situazione di assoluta necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; b) illogicità manifesta della motivazione sui

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’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici

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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato

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motivazione, i motivi non consentono di individuare le precise ragioni che giustificherebbero l’annullamento della pronuncia.

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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo

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di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell

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da adeguata motivazione che fornisce congruo supporto giustificativo alla ritenuta rilevanza dell’assunzione del mezzo di prova, la cui necessità

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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da

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inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle

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riguardo, va osservato che, da un alto, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad

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denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

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Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995

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Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al

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motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo

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fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in

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giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell’ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in

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